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Si distingue tra '''requisizione in proprietà''' e '''requisizione in uso'''.
 
La prima riguarda solo i beni mobili ed ha effetti definitivi; la seconda può interessare anche i beni immobili ed ha effetti limitati al tempo necessario per l'utilizzo del bene. La requisizione in uso interessa l'[[usufrutto]] dell'immobile, mentre lascia intatta la nuda proprietà.
 
Per l’ordinamento italiano, è consentita solo “''quando ricorrano gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”, contro una “giusta indennità''” e sulla base di norme determinate da leggi speciali ([[s:Codice_Civile_-_Libro_Terzo/Titolo_II#Art. 835 Requisizioni|articolo 835]] del [[codice civile]]).
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Come esempio si pensi alla requisizione in uso di un bene immobile, per esempio un capannone industriale, in assenza del proprietario, per far fronte all'esigenza di dare alloggio temporaneo alle vittime di una calamità naturale.
 
==Requisizione di immobili a uso abitativo==
La requisizione di immobili a uso abitativo è un potere che la legge italiana conferisce esclusivamente a [[sindaco|sindaci]] e [[prefetto|prefetti]], non potendo questi [[delega|delegare]] altri amministratori locali, e può riguardare immobili sfitti o abbandonati da alcuni anni.
 
Con la requisizione, l'autorità pubblica si impegna a restituire dopo un certo periodo di tempo l'immobile nello stato iniziale, in cui si presentava al momento della requisizione, e a corrispondere un affitto al proprietario per il periodo della requisizione, salvo che la casa sia [[abusivismo|abusiva]] o oggetto di requisizione per provenienza [[mafia|mafiosa]]. Negli utlimi due casi, gli amminsitratori locali possono anche espropriare l'immobile.
 
Numerose sono le [[fonte del diritto|fonti]] richiamate in diverse [[ordinanza|ordinanze]]: tra l’art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 542; l’art. 153 del TU 4 febbraio 1915; gli art. 19 e 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034; e per il richiamo all’obbligo di soccorso commesso alle funzioni di Ufficiale Sanitario attribuite al sindaco la Legge Sanitaria n. 833 del 1978.
 
La requisizione di case può avvenire per far fronte a un emergenza dovuta a un terremoto o a una calamità naturale, come prevede espressamente il codice civile.
 
Non mancano esempi di requisizioni avvenute per far fronte a situazioni di emergenza abitativa. Se l'edilizia popolare non ha abbastanza risorse e alloggi disponibili per soddisfare la domanda di abitazioni dei ceti meno abbienti, in presenza di un diffuso abusivismo, o di alloggi sfitti, le atorità locali possono decidere la requisizione e di destinarli ai più bisognosi.
==Voci correlate==
* [[Espropriazione]]