Potere disciplinare: differenze tra le versioni

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Il '''potere disciplinare''', previsto dall'art. 2106 c.c., costituisce uno degli aspetti del [[potere direttivo]] del [[datore di lavoro]], e si sostanzia nella facoltà di adottare specifiche sanzioni nei confronti del dipendente che violi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà (artt. 2104, 2105 cc).
 
L'esercizio di tale potere è stato fortemente proceduralizzato e limitato con l'entrata in vigore dello [[Statuto dei lavoratori]] (l. 20.5.1970, n.300), che ha introdotto regole molto precise sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello proceduralequelloprocedurale.
 
==I limiti sostanziali==