Successione legittima: differenze tra le versioni

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(Vedi [[Codice Civile]], Libro Secondo, Titolo II: Delle successioni legittime, art. 565-586) <br>
 
Esse sono diverse a seconda delle persone che sopravvivono al ''[[de cuius]]''.
* ''discendenti ma non il coniuge'': l'eredità è divisa in parti uguali tra i figli. Se un figlio è premorto e ha a sua volta figli, questi ereditano la parte che gli sarebbe toccata dividendola tra loro sempre in parti eguali, in base al ''diritto di rappresentazione'' (Cod. Civ. art. 467-469). Questo stabilisce che i figli (e, per applicazione ricorsiva dello stesso diritto, tutti i discendenti) subentrano al genitore che non può (per morte o esclusione per indegnità) o non vuole (per rinunzia) succedere. In pratica, tra tutti i discendenti ha luogo una divisione ''per stirpi'', che si contrappone a quella ''per linee'' e ''per capi'' che vedremo dopo. Per esempio, se il de cuius ha un figlio vivente e tre nipoti da un figlio premorto, il figlio vivente avrà metà dell'eredità e i nipoti un sesto ciascuno. Non si distingue tra figli naturali, legittimi e legittimati; i figli adottivi ereditano dagli adottanti ma non dai parenti di questi ultimi.
* ''discendenti e coniuge'': al coniuge tocca metà dell'eredità se concorre con un solo figlio, un terzo se i figli sono due o più. La divisione tra i figli avviene come nel caso precedente, e vale sempre il diritto di rappresentazione (per i figli, non per il coniuge). Per esempio, se il de cuius lascia il coniuge, due figli (o figlie) e due nipoti da un figlio premorto, al coniuge tocca un terzo, ai figli superstiti due noni ciascuno (un terzo di due terzi) e ai nipoti un nono ciascuno (metà di un terzo di due terzi).