Proprietà fondiaria: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: errori di battitura
P398 (discussione | contributi)
mNessun oggetto della modifica
Riga 2:
 
Il fondo, sia esso fondo rustico o fondo urbano, è delimitato nello spazio tanto in senso orizzontale, quanto in senso verticale. La sua delimitazione orizzontale è di carattere geometrico: il fondo ha dei confini che segnano il limite del [[diritto]] del [[proprietario]].
La [[proprietà (diritto)|proprietà]] del suolo si estende sì al sottosuolo e a tutto ciò che questo contiene; si estende sì allo spazio sovrastante; ed il [[proprietario]] può eseguire scavi nel sottosuolo ed effettuarvi opere, come può utilizzare lo spazio sovrastante per innalzandoinnalzare costruzioni, alberoalberi o altro. Ma il suo [[diritto]] non è illimitato: il [[proprietario]] del suolo, dispone l'[[art. 840]], non può opporsi ad attività altrui che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle. Il criterio che consente di identificare il limite della proprietà in senso verticale è di natura economica: la proprietà di estende fin dove il [[proprietario]] del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo [[diritto]] esclusivo. Oltre questo limite, il sottosuolo e lo spazio aereo, sono da considerarsi cose comuni ditutti.
 
====Rapporti di vicinato====