Novazione: differenze tra le versioni

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== Natura giuridica ==
In [[dottrina]] si acceso un dibattitodiscute circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
* '''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all' ''animus'' esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del titolo o del contenuto del rapporto.
* '''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente ''accessoria''. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volntà.