Vizi del consenso: differenze tra le versioni

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Il terzo caso riguarda invece l'intervento della violenza nella stipulazione contrattuale. Esso si articola in due sottoipotesi: la prima, puramente di scuola, è quella della violenza fisica che conduca alla stipulazione di un contratto; in un simile caso si ritiene concordemente che il contratto sia nullo, in quanto la violenza esercitata annulla la volontà di chi sottoscriva sotto la brutale coazione altrui. La seconda ipotesi, invece, è quella della violenza morale: vale qui il brocardo ''[[Coactus, tamen voluit]]'', che mette in evidenza come colui che fu coartato alla stipulazione comunque, inevitabilmente la volle. Questa parziale volontà determina una annullabilità del contratto, piuttosto che una sua immediata nullità.
 
Qui la volontà contrattuale viene sì in essere, ma viene in essere, appunto, viziata, cosicché ci si pone il problema se meriti di rimanere valida all'interno delle relazioni giuridiche private, o se, all' opposto, si debbano prevedere dei rimedi per eliminarnelaeliminarne la giuridicità.
 
Per sommi capi la scelta del legislatore è questa: