Legge Biagi: differenze tra le versioni

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La '''legge 30''' chiamata anche '''legge Biagi''' (''Legge [[14 febbraio]] [[2003]], n. 30'' o, più brevemente, '''legge 30/2003''') - ''"Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"'') è una legge di riforma del [[mercato del lavoro]] che fu varata dal [[Governo Berlusconi II|secondo governo Berlusconi]]. La legge prende il nome del giuslavorista [[Marco Biagi]] che vi ha contribuito come consulente e che è stato assassinato il [[19 marzo]] [[2002]] a [[Bologna]] dalle [[Nuove Brigate Rosse]]. Coloro che non vogliono associare alla memoria di Marco Biagi la legge (perché ritengono che il progetto ideato da Biagi differisca dalla legge effettivamente poi varata dal governo), la chiamano alternativamente: ''legge 30'', ''legge [[Roberto Maroni|Maroni]]'' o ''legge [[Maurizio Sacconi|Sacconi]]'' (esponenti del governo che l'ha emanata).<br/>
 
In realtà è improprio attribuire la regolamentazione del mercato del lavoro alla legge n. 30/2003, in quanto quest'ultima è solo una legge delega al Governo. Ad essa ha fatto seguito il D. Lgs. [[10 settembre]] [[2003]] n. 276, ''"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"'', che è invece la fonte normativa definitiva.
 
== Normativa ==
 
La legge Maroni introduce una serie di novità la cui portata è paragonabile allo [[Statuto dei lavoratori]]. Diversamente da quest'ultimo, però, l'intento del legislatore parte dal presupposto secondo cui la [[flessibilità (lavoro)|flessibilità]] in ingresso nel mercato del lavoro è il mezzo migliore, nella attuale congiuntura economica, per agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro e inoltre che la rigidità del sistema crea spesso alti tassi di disoccupazione.<br/>
 
La vastità della riforma è evidenziata dallo stesso numero degli articoli del Decreto, ben 86, e dagli istituti introdotti ex novo o modificati.
 
Come si nota proprio dalla ampiezza degli istituti trattati, è agevole osservare che la legge Biagi ha introdotto o modificato numerosi contratti di lavoro: dalla [[Somministrazione di lavoro|somministrazione]] all'[[apprendistato]], al [[contratto di lavoro ripartito]], al [[contratto di lavoro intermittente]], o al [[lavoro accessorio]] e al [[lavoro occasionale]], nonché il [[contratto a progetto]], ha disciplinato le [[Azienda di lavoro interinale|agenzie di somministrazione di lavoro]] abrogando l'istituto del lavoro temporaneo o [[Lavoro interinale|interinale]], ha introdotto procedure di certificazione e la [[Borsa continua nazionale del lavoro]], ossia un luogo di incontro fra domanda e offerta di lavoro<ref>[http://www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/ServiziLavoro/BorsaLavoro/default.htm Welfare - Borsa Nazionale del Lavoro]</ref>.
 
Il decreto n. 276/2003 è stato successivamente modificato da alcuni decreti legislativi: il D. Lgs. [[6 ottobre]] [[2004]], n. 251, c.d. correttivo del D. Lgs. n. 276/2003; la legge n. 80/2005; ma soprattutto la legge Legge [[24 dicembre]] [[2007]], n. 247, recante "''Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale''", introdotta dal [[Governo Prodi II]], che ha dato attuazione al ''Protocollo sul Welfare'' del luglio 2007. Tra le altre cose è scomparsa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e il lavoro a chiamata (tranne che nel turismo e nel settore dello spettacolo), il lavoro a tempo deteminato è stato limitato a casi meno generici. Col cambio della legislatura, il [[Governo Berlusconi IV]] è ritornato sul decreto n. 276/2003 con la legge n. 133/2008, che ha reintrodotto il [[contratto di lavoro a chiamata]], modificando ulteriormente la normativa sul contratto di lavoro a termine, pur se contenuta nel D. Lgs. n. 368/2001.
 
Secondo coloro che ritengono inadeguata la riforma Maroni, rispetto allo Statuto dei lavoratori, la norma riduce drasticamente diritti e tutele e le possibilità di intervento della [[magistratura]] nelle questioni contrattuali (si pensi alla certificazione dei contratti di lavoro o alla limitazione della riqualificazione del contratto nell'ambito della parasubordinazione, quale co.co.co. o co.co.pro), altre volte sembra ampliare in maniera massiccia la posizione tutoria dei Sindacati comparativamente più rappresentativi per derogare in peius alcuni istituti, in generale si assiste alla proliferazione di nuove figure lavorative che, nelle intenzioni del legislatore, meglio si adattano alle esigenze del mercato del lavoro globalizzato.<br/>
 
Il decreto legislativo n. 276/2003, inoltre, estende notevolmente la definizione di trasferimento di ramo d'azienda all'art. 2112 del [[Codice civile italiano|Codice Civile]], non creando nuovi ambiti di possibile applicazione, ma includendovi operazioni già previste dalle normative, per le quali non esistevano gli stessi diritti e tutele. La modifica a vantaggio dei lavoratori, aumenta il numero di quanti beneficiano dei diritti previsti in caso di [[outsourcing]], al comma 5 del citato articolo (introdotti con la legge n. 18 del [[2001]]).
 
Secondo i sostenitori della riforma, di contro, la legge Maroni aumentando la flessibilità in ingresso nel mondo del lavoro, produce di fatto un aumento del tasso di occupazione e sostituisce uno strumento, ritenuto dagli stessi obsoleto, come quello della concertazione tra le parti sociali.
 
== L'efficacia della riforma ==
 
L'impostazione della legge è riconducibile ad una visione liberista dell'[[economia]], secondo il modello di [[Adam Smith]]. Non è tuttavia possibile valutarne in senso assoluto i risultati, in quanto i fattori da prendere in considerazione sono molteplici ed interconnessi con quelli di altre aree economico-sociali. È possibile invece raccogliere quelli che, nel comune sentire, sono stati i pregi ed i difetti della legge 30. A questo proposito alcuni istituti, come l'[[Istat]], [[Confindustria]]<ref>[http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/All/43DD0E44C433AA2AC125710000351D86?openDocument&MenuID=A6AD7AB9EF265258C1256EFB00358600 Indagine del sistema associativo]</ref> o Almalaurea<ref>[http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione05/presentazione.shtml Indagine Almalaurea sui neolaureati fino al 2005]</ref>, effettuano periodicamente degli studi sulle condizioni occupazionali nel paese.
 
=== Pregi ===
 
Le aziende che hanno deciso di introdurre le nuove tipologie contrattuali per le assunzioni, hanno beneficiato di sconti contributivi e fiscali nonché di un maggiore fattore di ricambio del personale, ove quello assunto non si fosse giudicato adatto.
Inoltre le forme contrattuali previste (i cosiddetti ''contratti atipici di lavoro'') sono considerevolmente aumentate di numero per meglio venire incontro alle molteplici esigenze implicite di un mercato del lavoro eterogeneo e globalizzato.
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La legge non introduce modifiche alle norme dei contratti a tempo indeterminato, e non doveva applicarsi al settore del pubblico impiego (art. 1), dove poi si è rivelato maggiore il ricorso ai contratti a termine e alla flessibilità. La legge introduceva alcune norme a tutela dei lavoratori in materia di [[esternalizzazione|esternalizzazioni]] e lavoro in [[appalto]].
 
La legge Maroni introduce:
 
*un obbligo in solido di appaltatore e società appaltatrice per il pagamento delle retribuzioni;
*una definizione di esternalizzazione come cambiamento della titolarità dell'impresa, che è molto più estesa delle precedenti, e allarga le casistiche alle quali si possono applicare diritti e tutele che erano previsti in tema di esternalizzazioni.
 
=== Difetti ===
 
Alla prevista flessibilità non ha fatto seguito una riforma perpendicolare sugli ammortizzatori sociali, tramutando di fatto una situazione di lavoro flessibile in una situazione precaria, e soprattutto un contesto economico nel quale è facile e rapido il ricollocamento nel mondo del lavoro. Numerose testimonianze relative al disagio che ha comportato questa forma di precariato sono state raccolte da [[Beppe Grillo]] nel libro [[Schiavi Moderni]], liberamente scaricabile in formato digitale<ref>[http://grillorama.beppegrillo.it/schiavimoderni/ Formato digitale del libro ''Schiavi Moderni'']</ref>. La situazione è differente da altri Paesi come gli USA dove ad un mercato del lavoro flessibile si accompagna dal dopoguerra una facilità a trovare un nuovo impiego in tempi rapidi per tutte le fasce di età che compongono la forza-lavoro.
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In merito al rinnovo dei Contratti Nazionali nel 2007, in particolare, quello metalmeccanico, si è più volte accennato all'introduzione dell'orario medio di lavoro, già previsto dalle leggi vigenti. Il riferimento all'[[orario di lavoro]] medio non è minimamente accennato nella legge Biagi, ma è contenuto nel poco citato Decreto Legislativo n. 66 del 2003. La legge Biagi parla di lavoro modulato e flessibile ma in riferimento a nuove tipologie di contratti a termine, che non riguardano il lavoro a tempo indeterminato.
 
== Note ==
<references />
 
== Bibliografia ==
 
* Boccia Antonio, ''Il mercato del lavoro-Breve commento alla Legge Biagi'', Egn, Napoli 2007
 
== Voci correlate ==
 
*[[Marco Biagi]]
*[[Borsa continua nazionale del lavoro]]
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*** [[Lavoro interinale|Contratto di lavoro interinale]]
 
== Altri progetti ==
 
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== Collegamenti esterni ==
 
*[http://www.camera.it/parlam/leggi/03030l.htm Testo di legge integrale]
*[http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03276dl.htm Testo integrale del D. Lgs. n. 276/2003]
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[[Categoria:dirittoDiritto del lavoro]]
[[Categoria:Leggi dello stato italiano]]
 
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