Potere disciplinare: differenze tra le versioni

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# avanti ai collegi di conciliazione e arbitrato costituiti in seno alle [[Direzione provinciale del lavoro|Direzioni provinciali del lavoro]] (anche su richiesta del [[sindacato]], nel termine di 20 giorni dalla comminazione della sanzione).
L'impugnazione avanti ai collegi arbitrali comporta la sospensione della sanzione fino alla definizione della procedura. Se il datore di lavoro non intende partecipare alla procedura arbitrale nominando un suo rappresentante in seno al collegio, può adire il giudice del lavoro entro dieci giorni, pena la perdita di efficacia della misura sanzionatoria. La sanzione resta anche in questo caso sospesa fino alla definizione del giudizio (art. 7 l. 300/70).
 
Per avere una consulenza legale qualificata ed assistenza legale gratuita ci si può rivolgere al sindacato [http://www.cisalroma.it/ Cisal Failexco] di Roma.
 
== Voci correlate==