Principio di effettività: differenze tra le versioni

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Per dirla con Santi Romano: "Il diritto è quello che ha la forza di divenire e di imporsi come diritto positivo": con questa affermazione il giurista intende dire che qualora le norme, oltre che formalmene approvate "sulla carta", non risultino anche concretamente applicabili, allora non si potrà parlare di diritto in senso sostanziale.
 
 
== 1 PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E DIRITTO COMUNITARIO ==
 
Uno degli ambiti in cui si può rilevare facilmente la grande importanza che il principio di effettività assume, è il diritto comunitario. L'ordinamento comunitario può essere classificato come sovranazionale: considerato che -per espressa previsione del Trattato CE- il diritto comunitario riserva una rilevanza fondamentale alle legislazioni statali, l'individuazione di appositi meccanismi, finalizzati a rendere effettiva l'applicazione del diritto della Comunità-Unione Europea, risulta in tale ambito necessaria.
Il principio di effettività si è affermato, in ambito comunitario, in seguito ad una lenta evoluzione giurisprudenziale, non essendo espressamente codificato da alcuna norma del trattato. Le norme che la Corte di Giustizia ha utilizzato come base normativa sono principalmente due: l'art 10 del T.C.E., che sancisce l'obbligo per gli stati membri di adottare tutti i provvedimenti idonei a rendere effettiva l'applicazione del diritto comunitario, omettendo tutti quei comportamenti che possano esserne di ostacolo; e l'art 2 T.U.E. che, dopo aver elencato tutti gli obiettivi dell' U.E., nell'ultimo comma dichiara che l'U.E. si impegna a raggiungere tali obbiettivi nel rispetto del principio di sussidiarietà, vale a dire quel principio secondo cui l'intervento dell' U.E. è subordinata all'impossibilità degli stati membri di intervenire, per mezzo dei loro strumenti nazionali.
 
 
== 1.2 PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E CARATTERISTICHE DELL'U.E. ==
 
Proprio il principio di effettività sta alla base delle due caratteristiche tipiche dell' U.E.
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Esso è inoltre autonomo, in quanto la Comunità Europea può autonomamente prendere provvedimenti anche nei confronti dei singoli stati o soggetti privati.
 
2 PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
 
== 2 PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO ==
Per prima cosa, la Corte ha utilizzato il principio di effettività per disciplinare i rapporti esistenti tra norme interne e norme comunitarie.
In tre casi "leading case" in materia ( caso Granital, caso Fratelli Costanzo, caso Simmenthal), la Corte ha affermato la prevalenza delle norme comunitarie sulle norme di diritto interno.
In caso di contrasto, ogni giudice nazionale avrà il potere di disapplicare le norme nazionali in favore di quelle comunitarie con esse contrastanti.
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Addirittura, per garantire l'effetività del diritto comunitario, la corte, nelle cause kune ed Heitz e Kempter, è arrivata ad affermare che l'interpretazione autentica fornita dall'organo giurisdizionale comunitario può travolgere gli effetti di sentenze già passate in giudicato.
 
 
== 2.1 IL CASO PUPINO E IL PRINCIPIO DELL'INTERPRETAZIONE CONFORME ==
 
La decisione quadro del Consiglio 2001\220, prevedeva che gli stati adottassero misure idonee a tutelare, nel corso di procedimenti penali, i soggetti che si trovassero in particolari condizioni di debolezza.
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La corte di giustizia, adita dal g.i.p. del procedimento, afferma l'obbligo degli organi statali di interpretare le disposizioni nazionali, conformemente a quelle comunitarie, obbligo esistente, oltre che rispetto alle norme della Comunità Europea- come già affermato nella precedente sentenza Berlusconi- anche rispetto alle norme emesse dall'U.E. -in questo caso una decisione quadro.
 
3 PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E LIBERTÁ COMUNITARIE
 
== 3 PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E LIBERTÁ COMUNITARIE ==
3.1 IL CASO CHEN E LA LIBERA CICOLAZIONE DELLE PERSONE
 
== 3.1 IL CASO CHEN E LA LIBERA CICOLAZIONE DELLE PERSONE ==
 
Corollario del principio di effettività è quello di garantire l'effettiva possibilità di esercizio delle libertà sancite nel trattato. Una di tali libertà è rappresentata dal diritto di circolazione e di soggiorno riconosciuto a tutti i cittadini della Comunità Europea; compito della comunità è garantire la possibilità di esercitare effettivamente tale diritto senza restrizioni.
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Questo è un chiaro esempio di come la Corte di Giustizia sia disposta ad andare oltre il significato letterale della norma pur di garantire l'effettivo esercizio delle libertà ai cittadini comunitari.
 
 
== 3.2 I DIRITTI DEL CONSUMATORE IN AMBITO COMUNITARIO ==
 
Una serie di norme riguarda poi la tutela del consumatore. Rilevanti in materia sono le norme riguardanti i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, che attribuiscono tra l'altro al consumatore il potere di recedere unilateralmente da contratti conclusi in tali circostanze.
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La Corte giudica lesiva del principio di effettività del diritto comunitario la condotta tenuta da una banca, e il relativo omesso controllo dello stato, la quale non aveva informato una coppia di coniugi, che avevano stipulato un contratto di mutuo, della circostanza che il recesso dal contratto avrebbe comportato un obbligo di restituzione immediata della somma, con l'aggiunta degli interessi.
 
 
== 3.3 PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI ==
 
Una libertà fondamentale dell'ordinamento comunitario è la libera circolazione dei servizi.
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Allo stesso modo nella sentenza Placanica la Corte giudicò illegittima la legislazione italiana nel punto in cui prevedeva l'obbligo di ottenere apposite autorizzazioni governative anche per gli operatori internazionali, esercenti nel campo delle scommesse. La corte ritenne, da un lato contradditoria la motivazione del governo italiano -secondo cui la normativa sarebbe stata finalizzata alla disincentivazione del gioco di azzardo- dal momento che lo stesso addirittura sponsorizzava lo stesso, dall'altro la possibilità di raggiungere il secondo obiettivo perseguito dalla norma -tutela della sicurezza pubblica- in modi alternativi (ad es. attraverso controlli più stringenti.
 
 
== BIBLIOGRAFIA ==
 
 
S.M.Carbone, Principio di effettività e diritto comunitario, Ed. scientifica,2009