Di diritto pontificio: differenze tra le versioni
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Fino al [[XIX secolo]] le comunità religiose si distinguevano in [[ordine religioso|ordini regolari]] con [[voto (religione)|voti]] solenni e [[congregazione religiosa|congregazioni]] di voti semplici. Solo i voti solenni assumevano valore davanti alla Chiesa e alle autorità civili.<ref name=DC1>''Direttorio canonico...'', p. 53.</ref>
Nel [[1215]], con il [[concilio Lateranense IV]], [[papa Innocenzo III]] stabilì che nessun ordine regolare potesse essere fondato senza l'approvazione pontificia. I vescovi, tuttavia, mantenero il diritto di fondare comunità i cui membri vivessero come religiosi, senza
Le congregazioni di voti semplici, soprattutto femminili, si moltiplicano notevolmente durante i secoli [[XVII secolo|XVII]] e [[XVIII secolo|XVIII]] e, agli inizi del [[XIX secolo]], molte di esse sollecitano da [[Roma]] il riconoscimento papale: nel [[1816]] la Santa Sede iniziò ad approvare le congregazioni di voti semplici che, però, continuarono a non essere riconosciute come istituti religiosi.<ref name=DC2>''Direttorio canonico...'', p. 54.</ref>
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Nel [[1854]] [[Giuseppe Andrea Bizzarri]], segretario della [[Congregazione (Curia Romana)|Congregazione]] per i [[Congregazione per i Vescovi|Vescovi]] e i [[Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica|Regolari]], elaborò su mandato di [[papa Pio IX]], una procedura di approvazione delle congregazioni con i voti semplici che venne comunicata ai vescovi nel [[1861]].<ref name=DC2/>
La distinzione tra lo ''status'' giuridico di un istituto di diritto diocesano e di uno di diritto pontificio venne elaborata in modo definitivo con la [[costituzione apostolica]] ''Conditae a Christo'' di [[papa Leone XIII]] ([[8 dicembre]] [[1900]]).<ref name=DC2/>
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