Litisconsorzio facoltativo: differenze tra le versioni

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Nel [[diritto processuale civile]] [[Italia|italiano]] si ha '''litisconsorzio facoltativo''' quando in uno stesso processo vi sono più [[attore (diritto)|attori]] o [[convenuto|convenuti]] perché tra le cause vi è connessione per titolo od oggetto da cui dipendono (litisconsorzio facoltativo ''proprio''), oppure perché la decisione della [[azione (diritto)|causa]] dipende dalla risoluzione di identiche questioni (litisconsorzio facoltativo ''improprio'').
La legge consente senza imporlo (art. 103 del [[Codice di Procedura Civile]]) che più soggetti agiscano o siano convenuti nello stesso processo per ragioni di opportunità (''principio di economia processuale'').
 
==Tipi di Litisconsorzio Facoltativo==
 
Il litisconsorzio può essere ''originario'', quando il processo nasce con una pluralità di parti, oppure ''successivo'', quando il litisconsorzio si realizza in un momento successivo, a [[processo (diritto)|processo]] già instaurato. L'''intervento'' è il fenomeno di fatto per il quale uno o più soggetti entrano nel processo già in corso e può verificarsi anche indipendentemente dall'esistenza delle ragioni dalle quali l'ordinamento fa dipendere la necessità (quindi: anche quando la legge non lo consente).