Notifica: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 11:
1. l'istanza di parte o del difensore munito di procura, o la richiesta del PM o del cancelliere,
2. il soggetto che la consegna, ovvero l'ufficiale giudiziario,
3. la relazione di notifica (essa è un atto pubblico, in cui l'ufficiale giudiziario inserisce uttitutti i dati del destinatario).
 
La notificazione può riguardare persone fisiche o persone giuridiche. Nel primo caso, essa può essere consegnata o direttamente nelle mani del destinatario (che l'ufficiale giudiziario rintraccia in base alla residenza, dimora o domicilio dello stesso), oppure qualora esso non sia reperibile, la notificazione può essere consegnata ad una persona di famiglia, all'addetto alla casa o all'ufficio, al portiere, ad un vicino, in tutti casi l'atto dev'essere sottoscritto in originale e successivamente l'ufficiale giudiziario deve spedire all'interessato un avviso, a mezzo raccomandata, della notifica. Qualora i soggetti sopra indicati si rifiutino di prendere la copia dell'atto, o qualora non sia possibile reperirle, l'ufficiale giudiziario dovrà affiggere alla porta della casa comunale l'avviso dell'avvenuto deposito (sarà ancora suo compito spedire un altro avviso mediante raccomandata).