Fedecommesso: differenze tra le versioni

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Il '''fedecommesso''' (dal [[lingua latina|latino]] ''fideicommissum'', derivato a sua volta da ''fides'', 'fiducia', e ''committere'', 'affidare') o '''sostituzione fedecommissaria''' è una disposizione [[testamento|testamentaria]] attraverso la quale il testatore istituisce [[erede]] (nel qual caso si parla di ''fedecommesso universale'' o ''eredità fedecommissaria'') o [[legato (diritto)|legatario]] un soggetto determinato (detto ''istituito'') con l'[[obbligo]] di conservare i beni ricevuti, che alla sua morte andranno automaticamente ad un soggetto diverso (detto ''sostituito'') indicato dal testatore stesso. Una variante meno stringente è il fedecommesso ''de residuo'' che non impone all'istituito di conservare i beni ricevuti, sicchèsicché la successione del sostituito è limitata a quelli non alienati.
 
Ad esempio, si ha fedecommesso qualora Tizio, testatore, nomini Caio suo erede, con l'obbligo di conservare il proprio patrimonio che al momento della morte di Caio andrà a Sempronio, in modo che la seconda successione operi automaticamente, indipendentemente da una manifestazione di volontà del primo chiamato all'eredità.