Codice di procedura civile (Italia): differenze tra le versioni

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Il '''codice di procedura civile italiano''' è un corpo organico di [[norma (diritto)|norme]] strumentali a quelle di [[diritto civile]].
Con l'aggettivo ''strumentale'' è da intendersi quella [[norma (diritto)|norma]] che è posta dall'ordinamento a garanzia, attraverso particolari meccanismi (detti '''processi'''), della norma ''sostanziale''.
 
==Storia==
 
Il codice di procedura civile italiano è stato approvato con il [[Regio Decreto]] 28 ottobre 1940, n.1443 e pubblicato nella [[Gazzetta Ufficiale]] n. 253 del 28-10-1940.
Peculiare fu la prolungata ''[[Vacatio legis]]''), che entrò ufficialmente in vigore il [[21 aprile]] [[1942]] (anche se è accertato che il decreto n. 1443/40 e la Gazzetta Ufficiale furono antidatati).
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==Riforme==
 
Le maggiori novelle che hanno interessato il Codice di procedura civile possono essere così elencate:
 
* '''Legge 14 luglio 1950, n. 581''' di ratifica del D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 (cosiddetta "'''novella del 1950'''"), Modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile
* '''Legge 11 agosto 1973, n. 533''', Disciplina delle '''controversie individuali di lavoro''' e delle controversie in materia di previdenza
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Pur senza costituire vere è proprie "novelle" al Codice di procedura civile, alcuni interventi di minore portata sono stati inoltre apportati dalle seguenti disposizioni:
 
* '''D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857''', contenente talune disposizioni di coordinamento a seguito della novella del 1950
* '''Legge 30 luglio 1984, n. 399''', aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore
* '''Legge 7 aprile 2003, n. 63''' (conversione del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18), giudizio necessario secondo equità
* '''Legge 24 dicembre 2007, n. 244''' (Legge Finanziaria 2008)
 
 
Inoltre, hanno inciso sul testo del Codice di procedura civile disposizioni contenute in provvedimenti di riforma in altre materie:
 
* Pubblico ministero (Legge 30 luglio 1950, n. 534)
* Disposizioni in materia di Ordinamento giudiziario (Legge 8 agosto 1977, n. 532)