Segreto istruttorio: differenze tra le versioni

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Il '''segreto istruttorio''' è un'espressione che indica il divieto di divulgazioni di notizie relative a indagini giudiziarie. Questo significa che la stampa, o qualunque ente o soggetto, non può scrivere o dire informazioni, poste sotto esame dall'autorità giudiziaria, finché quest'ultima non abbia rinviato in giudizio l'imputato.
La necessità di questo tipo particolare di segreto, posto come limite alla [[libertà di manifestazione del pensiero]] (sancito dall'art.21 della [[Costituzione italiana]]), è giustificatogiustificata in quanto il divulgare di notizie che potrebbero essere false o non sufficienti per un procedimento giudiziario potrebbe portare a influenzare l'[[opinione pubblica]] nei confronti del presunto indagato, che potrebbe avere reazioni che lo portano a commettere azioni perfino estreme.
 
Il segreto è regolato dall'articolo 329 del [[codice di procedura penale]] dove si sancisce, al primo comma, la segretezza degli atti d'indagine compiuti dal [[pubblico ministero]] e dalla [[polizia giudiziaria]] fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato, ma non oltre le [[indagini preliminari]].