Prove costituende: differenze tra le versioni

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{{quote|2=[[s:Codice Civile - Libro Sesto/Titolo II#Capo V: Della confessione|Art. 2730 c.c. - Nozione]]|1= La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.}}
 
La [[confessione (diritto)|confessione]] giudiziale è viene fatta direttamente in udienza, basta semplicemente analizzare il contenuto in quanto viene formata già provata, essendo davanti al giudice (c.d. ''[[probatio probata]]'').
Al contrario la confessione stragiudiziale deve essere provata sia nel contenuto che nel suo effettivo accadimento, con testimonianza (se possibile) in caso di confessione orale, o con documento se scritta.