Plenipotenziario: differenze tra le versioni

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In diritto internazionale il termine è utilizzato anche nell'espressione '''ministro plenipotenziario''' (la denominazione completa usata nella prassi è ''inviato straordinario e ministro plenipotenziario'') per designare un [[agente diplomatico]] di rango immediatamente inferiore all'[[ambasciatore]]. Gli agenti diplomatici di rango corrispondente a quello del ministro plenipotenziario inviati dalla Santa Sede sono detti ''internunzi'' (figura, peraltro, non più contemplata nell'attuale [[codice di diritto canonico]]).
 
In [[Italia]] i ministri plenipotenziari sono nominati con [[decreto del Presidente della Repubblica]], previa [[deliberazione]] del [[Consiglio dei Ministri (ordinamento italiano)|Consiglio dei Ministriministri]], su proposta motivata del [[Ministero degli Affari Esteri|Ministro degli Affari esteri]], fra i consiglieri di ambasciata ritenuti più meritevoli da un'apposita commissione, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado, abbiano frequentato con profitto uno specifico corso di aggiornamento e abbiano svolto per almeno due anni funzioni di capo ufficio presso l'amministrazione centrale o altre amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica o capo di rappresentanza diplomatica (art. 109 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85).
 
==Voci correlate==