Legge di iniziativa popolare: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Aidos24 (discussione | contributi)
mNessun oggetto della modifica
Riga 1:
La '''legge di iniziativa popolare''' è un [[istituto giuridico|istituto]] legislativo relativo all'[[iniziativa legislativa]], presente anche in [[Italia]], mediante il quale i cittadini possono, attraverso una raccolta di almeno 50.000 firme, presentare al [[Parlamento]] (o ada un ente amministrativo locale, come la [[Regione]]) un [[progetto di legge]], affinché questo sia poi discusso e votato.
 
In Italia il numero di firme necessarie alla presentazione di una ''legge di iniziativa popolare'' varia a seconda dell'istituzione, come anche tra regione e regione: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in [[Parlamento]], è necessario raccogliere almeno 50mila50.000 firme, e presentare tale proposta alla [[Corte di Cassazione]].
 
"''Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli''" (art. 71 della [[Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione]]). Gli art.articoli 48 e 49 della successiva [[legge]] [[25 maggio]] [[1970]], n. 352,<ref> [http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1970/lexs_41209.html Legge 25 maggio 1970, n. 352] </ref> stabiliscono che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato ada uno dei Presidenti delle due Camere, il quale lo presenta alla Camera di competenza, la quale deve verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta.
Non ci sono limiti se non quelli previsti per l'[[Iniziativa_legislativa#Iniziativa_riservata_e_vincolata|iniziativa riservata]].