Ministro della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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Secondo l'art. 93 della Costituzione, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
 
La 24 dicembre 2007, n. 244 ([[legge finanziaria]] per il 2008) prevede all'art. 1, comma 376, che, a partire dalla [[XVI legislaturaLegislatura della Repubblica Italiana|XVI Legislatura]] il numero dei ministeri sarà quello stabilito dalle disposizioni del [[decreto legislativo]] n. 300 del 1999, ossia 12 e che il numero totale dei componenti del [[Governo]], compresi i [[ministro senza portafoglio|ministri senza portafoglio]], i [[vice ministro|vice ministri]] e i [[sottosegretario di stato (ordinamento italiano)|sottosegretari di stato]] non potrà essere superiore a 60. Va peraltro tenuto presente che, trattandosi di una norma di [[legge ordinaria]] e non costituzionale, può sempre essere modificata con altra legge o [[atto avente forza di legge]].
 
I ministri possono essere scelti tra i membri del [[parlamentoParlamento italianodella Repubblica Italiana|Parlamento]], come di solito avviene, oppure al di fuori dello stesso. Dopo la nomina possono continuare ad appartenere ad una camera (o essere eletti alla stessa), non essendo prevista alcuna incompatibilità al riguardo.
 
==Funzioni==