Tribunale in composizione monocratica (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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La sua competenza viene individuata secondo un criterio quantitativo e uno qualitativo.
 
L'art 33 ter del cpp prevedestabilisce inoltre che la riserva di collegialità devedebba essere espressamente prevista dal legislatore: ''Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis cpp o da altre disposizioni di legge''.