Nullità (diritto): differenze tra le versioni
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Le eccezioni a questo principio sono da ricollegarsi all'art. 1422 c.c. relativo all'imprescrittibilità dell'azione che fa salvi gli effetti dell'[[usucapione]] e della [[prescrizione]] dell'azione di ripetizione e all'effetto sanante della [[trascrizione (diritto)|trascrizione]] per il terzo acquirente in [[buona fede]] (''ex'' art. 2652 n° 6/2).
Altra parziale eccezione si verifica nel caso di nullità del [[contratto di lavoro subordinato]]. Infatti, il 1º comma dell'art. 2126 c.c. (''Prestazione di fatto con violazione di legge''), se da un lato dispone che "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa", d'altro canto, il 2º comma dello stesso articolo, sotto determinate ipotesi (nullità, o annullabilità, per violazione di norme a tutela del lavoratore), fa salvo l'effetto dell'obbligo di corresponsione
== Voci correlate ==
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