Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: differenze tra le versioni
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Il '''[[Decreto Legislativo]] [[31 marzo]] [[1998]], n. 112
Le competenze trasferite alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, riguardano funzioni e compiti amministrativi e non politici. Il decreto medesimo precisa che il trasferimento ''comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di [[vigilanza]], di accesso al [[credito]], di [[polizia amministrativa]], nonché l'adozione di [[provvedimento contingibile e urgente|provvedimenti contingibili e urgenti]] previsti dalla legge''. In alcuni casi si tratta di competenze non statali, riassegnate ad enti diversi (ad esempio funzioni precedentemente delle province, ora delle camere di commercio).
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