Gas lacrimogeno: differenze tra le versioni

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In base alla legge [[18 aprile]] [[1975]], n.110 (''Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi''), articolo 1, si stabilisce che "Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari."
 
Ciò classifica i gas CS come armi da guerra di terza categoria, ossia “armi chimiche”; infatti la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, tali da inficiare, permanentemente o solo temporaneamente, la salute dell'organismo umano. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni.
Si considerano dunque armi da guerra i "candelotti lacrimogeni" (sentenza della [[Corte di Cassazione|Cassazione]] [[30 gennaio]] [[1982]])