Tutela cautelare: differenze tra le versioni

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Si è così di fronte al problema della custodia del bene nel lasso di tempo intercorrente tra l'inizio e la fine del [[processo]] con il passato in [[giudicato]] della [[sentenza]]; ciò che serve non è un [[processo esecutivo]], ma è necessaria la '''tutela cautelare''', utile a garantire che il tempo per il [[processo]] non vada mai a [[danno]] della parte che avrà ragione, [[tutela]] che si muove su un piano parallelo, non strettamente necessario.
 
La '''tutela cautelare'' si caratterizza per quattro requisiti fondamentali: ''sommarietà della cognizione'', ''contenuto tipico'', ''strumentalità'' e ''provvisorietà''.
 
Riguardo alla ''sommarietà della cognizione'', il [[giudice]] adito per conoscere del possibile deterioramento del bene o del possibile depauperamento del [[patrimonio]] deve effettuare una sommaria valutazione sul ragionevole esito del ricorso (''Fumus boni iuris'' - Fondatezza della domanda) e sulla possibilità di danni gravi e irreparabili derivanti dal provvedimento impugnato (''Periculum in mora'').