Accettazione: differenze tra le versioni

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{{W|diritto|luglio 2006}}
Atto prenegoziale recettizio. E' la manifestazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge a sua volta al proponente.
Deve essere in tutto conforme alla proposta. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (ex art. 1326 comma 5 CC).
Deve giungere al proponente nel termine da quest'ultimo stabilito o in quello necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi (ex art. 1326 comma 2 CC).
Si parla di '''accettazione tardiva''' quando l'accettazione giunge al proponente oltre il termine stabilito. In tal caso il proponente può decidere di ritenerla irrilevante o di ritenerla efficace. In entrambi i casi, il proponente deve darne avviso all'oblato (nel primo caso per un obbligo di informazione derivante dal più generale obbligo di buona fede; nel secondo caso è la stessa legge che impone quest'onere, il cui mancato adempimento impedisce la conclusione del contratto).
Il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione.
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[[Categoria:diritto civile]]