Persona offesa: differenze tra le versioni

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==Poteri riconosciuti nel diritto processuale italiano==
Oltre al sopra citato diritto di querela, alla parte offesa il [[codice di procedura penale]] riconosce limitati poteri nel corso del procedimento, perlopiù concentrati nella fase delle [[indagini preliminari]]. Fra questi la possibilità di indicare elementi di prova e presentare memorie.
Nella fase dibattimentale, la persona offesa godrà di poterei, diritti e facoltà solo qualora si costituisca parte parte civile nel processo penale in quanto soggetto danneggiato. Ciò può sempre avvenire poiché non si riesce ad immaginare un'ipotesi di persona offesa che non abbia ricevuto dal reato alcun danno: è sempre ipotizzabile almeno il danno morale.
 
==Testi normativi==