Persona offesa: differenze tra le versioni

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Nella fase dibattimentale, la persona offesa godrà di poteri, diritti e facoltà solo qualora si costituisca [[parte civile]] nel processo penale in quanto soggetto danneggiato<ref>Ciò è vero, ovviamente, solo qualora la persona offesa non sia morta in conseguenza del reato.</ref>. Ciò può sempre avvenire poiché non si riesce ad immaginare un'ipotesi di persona offesa che non abbia ricevuto dal reato alcun danno: è sempre ipotizzabile almeno il danno morale.
 
==Persona offesa di creazione legislativa==
L'art. 90, comma 3 del c.p.p. disciplina quella che la dottrina chiama persona offesa di creazione legislativa. Si tratta, infatti, di una norma che attribuisce le facoltà e i diritti della persona offesa a soggetti che non corrispondono ad essa:
 
<i>Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiuntidi essa.</i>
 
==Testi normativi==