Vizi del consenso: differenze tra le versioni

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* Una parte induce o determina l'altra a firmare, prospettandole in alternativa un possibile danno alla di lei famiglia.
 
In quali di queste situazioni il contratto può dirsi concluso e vincolante? e con che limiti? La risposta non è agevole. In particolare, qui non è del tutto pertinente commentare i casi ''sub 1) e 2)''. Quello che qui interessa è, semmai, la distinzione tra il caso ''sub 3) e sub 4)''. La questione sottostante è paradigmaticamente (e, ovviamente, genericamente) rappresentata in questo [[brocardo]]: ''"Coactus voluit, sed voluit"'', Volle determinato, ma volle. Questo detto risolve la differenza tra i due casi ponendo l'accento sul fatto che nel caso ''"sub 4)"'' la parte che firma ha comunque emesso una volontà esplicita [[sottoscrizione|sottoscrivendo]] il [[documento]], cosa che invece non accade nel caso ''"sub 3)"'' dove la mano di chi firma è utilizzata quasi fosse una mera propagine della penna. Capire questa distinzione è, in ultima analisi, capire il significato dell' istituto "vizio del consenso". Con tale termine si indicano nominalmente quei casi '''esplicitamente previsti''' dal codice civile, in cui la volontà contrattuale viene sì in essere, ma viene in essere, appunto, viziata radicalmente, cosicchècosicché ci si pone il problema se meriti di rimanere valida all'interno del continuo delle relazioni giuridiche private, o se, all' opposto si debbano prospettare dei rimedi per eliminarla. Risolta questa prima questione nel senso dell' esigenza di prospettare dei sistemi di elisione di tale volontà viziata, ci si potrebbe chiedere, e il legislatore se lo chiede, come trattare gli interessi di chi, terzo rispetto al contratto, abbia comunque un interesse al suo mantenimento in vita (ad es. si può fare il caso di chi abbia comprato una casa da un soggetto che la aveva precedentemente acquistata minacciando il suo originario proprietario).
 
Per sommi capi la scelta dogmatica è questa: