Res mancipi: differenze tra le versioni

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Facevano parte delle res mancipi i fondi e gli edifici siti in Italia, gli [[schiavo|schiavi]] e gli [[animale|animali]] che potevano essere domati sul collo o sul dorso (quali i cavalli o gli asini), e le [[servitù|servitù prediali]].
 
Il [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] ci fornisce l'elencazione completa di tali res nelle sue [[Istituzioni di Gaio|istituzioni]]: G.2.14a: «Mancipi sunt velut fundus in Italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini; item servitutes praediorum». (Trad. ''Sono res mancipi i fondi siti nel suolo italico, gli schiavi, gli animali che possono essere domati sul collo e sul dorso, e le servitù prediali'').
Nel diritto romano risalente e ancora nel diritto romano classico, a tale categoria di ''res'' (trasferibili come abbiamo detto con l'atto rituale della mancipatio) si contrapponeva la categoria delle [[res nec mancipi]], che potevano essere trasferite con la semplice consegna delle cose.