Condizione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 7:
Ciò però non è pacifico in dottrina: infatti c'è chi a differenza della precedente visione, sostiene che la condizione meramente potestativa risolutiva non possa essere accomunata ad una facoltà di recesso in quanto avente disciplina diversa rispetto al recesso.
 
La condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a [[Norma (diritto)|norme]] imperative, all'[[ordine pubblico]] o al buon costume rende nullo il contratto, se è sospensiva; si ha come non apposta, se è risolutiva (art. 1354 c.c.).
 
Per quanto riguarda la condizione impossibile, ossia relativa ad un evento che sia dal punto di vista giuridico o dal punto di vista naturale irrealizzabile, se sospensiva rende il contratto nullo, se risolutiva si considera come non apposta.