Clausola (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
TekBot (discussione | contributi)
m Correzione di alcuni errori comuni contenuti in questa lista
Riga 5:
 
Tale nozione –di cui si sottolinea l’aspetto precettivo - sarebbe stata successivamente trasposta dal campo del [[diritto pubblico]] a quello del [[diritto privato]], ove venne usata per indicare una delle particolari pattuizioni che possono aggiungersi ai vari contratti.
Questa traslitterazione del termine sembra trovare ulteriore conferma nella letteratura romanistica allorchèallorché nota che il termine '''pactum''' non indicava unicamente un accordo obbligatorio diverso dalla [[stipulatio]], ma altresì qualche singola clausola contrattuale, sinonimo della quale poteva anche essere [[lex]], posto che ''leges contractus'' sono i patti, di cui consta o che si aggiungono al [[contratto]]. Da questo profilo sembrerebbe quindi sussistere una forte analogia tra una prescrizione della lex e la lex stessa intesa come componente strutturale dell’atto negoziale, dato che il legem dicere può riferirsi [anche] alla tematica del contratto, essendo anzi, caratteristico dei [[giuristi romani]] di quest’epoca [I sec. a.C.] riferirsi alle clausole contrattuali come leges contractus in modo più frequente di quanto non accada ai giuristi di epoche successive.
 
Se una prima nozione di clausola si configura, in questi termini, come parte dell’atto, occorre peraltro precisare che gli autori indicano come non sempre fosse possibile l’integrazione della disciplina del contratto con patti aggiunti.