Informatore scientifico del farmaco: differenze tra le versioni

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Le notizie approfondite sui farmaci possono essere trasmesse ai medici interessati alla prescrizione ed ai farmacisti, esclusivamente tramite gli informatori scientifici del farmaco o tramite le aziende sanitarie. Esiste anche un'apposita normativa che regola la divulgazione ai cittadini di informazioni sull'uso dei medicinali acquistabili direttamente nelle farmacie senza necessità della prescrizione del medico, tramite l'uso dei mass-media.
 
Oltre ad informare medici e farmacisti, l'informatore scientifico del farmaco ha l’obbligo di rapportare al responsabile del servizio scientifico dell’azienda per la quale lavora e dal quale funzionalmente dipende, tutte le osservazioni che i medici gli riferiscono relativamente alle specialità medicinali di sua competenza (efficacia, maneggevolezza, compliance, ed effetti indesiderati)<ref>[[Decreto legislativo]] n. 219 del [[2006]].</ref>. SecodoSecondo le direttive della [[farmacovigilanza]], la procedura è la seguente: se gli viene riferito un effetto collaterale, anche se già riportato nella scheda tecnica del farmaco, l’informatore fornisce al medico un modulo, che quest’ultimo compila, e nel quale descrive in dettaglio ciò che è successo con l’uso del farmaco. Il modulo viene immediatamente inviato all'azienda, la quale provvede immediatamente ad avvisare il [[Ministero della salute]]. Il flusso di informazioni descritto è determinante nell’assicurare il corretto uso del farmaco in terapia, fornendo informazioni utili per la salute del cittadino e per lo sviluppolo e la ricerca dei medicinali.
 
== Professionalità dell'informatore scientifico del farmaco ==