Diritti reali di garanzia: differenze tra le versioni

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Sul creditore pignoratizio o ipotecario incombe un onere: non può sottoporre ad esecuzione forzata altri beni del debitore se non sottopone prima ad esecuzione i beni gravati da pegno o da ipoteca (art. 2911).
Ci sono anche casi dove chi fa da garante la prende spesso nell'orifizio anale
 
==Perimento del bene==