Natante: differenze tra le versioni
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[[File:Filicudi - Imbarcazione 01.jpg|thumb|right|250px|Natante presso [[Filicudi]], [[Isole Eolie]]]]
Il '''natante''' è una unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione
I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nella legislazione italiana.
==Regime giuridico==
I natanti sono [[bene mobile|beni mobili]] non registrati.<br /> Non hanno l'obbligo dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle [[Capitaneria di porto|Capitanerie di Porto]] e dagli Uffici Circondariali Marittimi: non hanno quindi né una licenza di navigazione, né un certificato di sicurezza.<br />
I documenti da tenere a bordo, necessari per la navigazione, sono:
I libretti d'uso del motore già rilasciati sono tuttora validi.
2) La "dichiarazione di conformità" del costruttore, associata alla copia del "Certificato di omologazione CE" (quest'ultima obbligatoria per le categorie di progettazione A e B. Per le categorie C e D è possibile per il costruttore autocertificare la rispondenza alle norme tecniche di prodotto, senza tuttavia potere apporre la marcatura CE per il cui rilascio è necessario l'intervento di un Ente di Classifica, anche detto Organismo Notificato)
Il proprietario del natante ha comunque facoltà di iscriverlo (producendo la documentazione di cui sopra): in tal caso i natanti registrati seguono il regime giuridico delle imbarcazioni.
==Limiti di navigazione==
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