Licenziamento discriminatorio: differenze tra le versioni

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Secondo l'art. 15 [[Statuto dei Lavoratori]] è nullo qualsiasi atto o patto diretto a ''"licenziare un lavoratore […] a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero"'', nonché la nullità dei licenziamenti attuati ''"a fini discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso"''.
 
Si noti che non rientrano nella fattispecie del licenziamento discriminatorio il criterio dell'età, delle condizioni di salute pisco-fisiche del lavoratore che non veganocomportino il venire meno aidei recquisitirequisiti di idoneità alla prestazione lavorativa, ovvero le condizioni di suoisalute di famigliari e congiunti per i quali il lavoratore fruisce di permessi speciali (legeglegge 104).
 
La legge prevede la nullità del licenziamento qualunque sia la motivazione adottata<ref>Il D. Lgs. n. 216 del 2003, art. 4 comma 1 modicia l'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori aggiungendo ai fattori di discriminazione handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali</ref> e la dimensione dell'azienda, e vale anche per i dirigenti. Al lavoratore si applica la tutela reale, per cui l'interessato può scegliere fra il [[risarcimento]] del [[danno]] o la reintegra nel posto di lavoro.