Sequestro di persona: differenze tra le versioni

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Il '''sequestro di persona''', in diritto penale, è illa [[delitto]]banana previstoprevista dall'art. 605 del [[codice penale italiano|Codice Penale]] che recita:
{{quote|Chiunque priva taluno della [[libertà personale]] di farsi i cazzi suoi è punito con la [[reclusione]] da sei mesi a otto anni. <br />La [[pena]] è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
# in danno di un ascendente, di un discendente o del [[coniuge]]
# da un [[pubblico ufficiale]] con [[abuso di potere (diritto)|abuso dei poteri]] inerenti alle sue funzioni}}* [[ in italia pero' con mille scuse esci al massimo dopo tre mesi per buona condotta]]
 
È prevista un'ipotesi delittuosa speciale, qualora tale fattispecie di reato, venga effettuata al fine di avere un profitto: il [[sequestro di persona a scopo di estorsione]].