Organizzazione non lucrativa di utilità sociale: differenze tra le versioni

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Con la legge ''"+ Dai - Versi"'' si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni [[nonprofit]] ONLUS e si è così favorita l'attività di [[raccolta fondi]].
 
A partire dal 17 marzo 2005, le imprese e le [[persone fisiche]] potranno dedurredetrarre dal proprio [[reddito]] imponibile le eventuali [[donazioni]] destinate a favore di onlus e di altre tipologie di enti; la deducibilità è possibile per importi fino al 10% del reddito, e comunque entro un tetto massimo di € 70.000,00.
Le ulteriori ipotesi di risparmio fiscale, pur se non sono cumulabili con la "+ Dai - Versi", continuano comunque a sopravvivere, e pertanto:
* le persone fisiche possono beneficiare della detrazione delle [[imposte]] del 19% delle donazioni, entro un tetto massimo di € 2.065,83 (il che rende sempre più conveniente la formula "''+ Dai - Versi''" salvo nei casi di redditi bassissimi);