Latitanza: differenze tra le versioni

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Va rilevato però che è esclusa la possibilità di dichiarare latitante chi si sottrae all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 cpp), ovvero al [[divieto di dimora]] o di [[accesso in un determinato luogo]] (art. 283/I cpp) <ref>la spiegazione è, per la prima, nella limitata incidenza della misura stessa che di per sé non è idonea né ad evitare pericoli per l'acquisizione e genuinità delle prove, né ad evitare il pericolo di nuovi gravi delitti, riducendosi a mero mezzo di immediato controllo dell'eventuale fuga. Per la seconda invece è nella stessa condizione del latitante quale persona irreperibile. Non si può infatti considerare irreperibile chi si sa dove dimora</ref><ref>'''contra''', Cordero, F., Procedura penale, Giuffrè, Milano, 1991, pag. 474 ove si sostiene che nella formulazione dell'art. 296 cpp rientrano anche queste due misure, non dovendosi intendere tale forma in modo tassativo</ref> .
 
La declaratoria non è ovviamente un provvedimento sansonatoriosanzionatorio della latitanza, bensì uno strumento processuale per evitare che il procedimento soffra interruzioni dettate dalla impossibilità di procedere alle notifiche obbligatorie a pena di nullità.
 
L'art. 296/III cpp prevede esplicitamente che gli effetti della declaratoria operano esclusivamentte nel procedimento per il quale è stata pronunciata. Pertanto, ove insorga un'esigenza cautelare per altro diverso procedimento inerente alla stessa persona, sarà necessaria una nuova ''dichiarazione di latitanza'', previo -ovviamente- nuove ricerche.