Latitanza: differenze tra le versioni

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==Generalità==
 
L'espressione ''latitante'' indica la persona irreperibile, avendo come punto di osservazione non chi procede alla ricerca ma chi è soggetto alla ricerca stessa. Così latitante ed irreperibile sono considerati termini equivalenti, che differiscono solo per l'angolo di osservazione <ref>nel termine ''latitante'' il punto di riferimento dell'osservazione è chi si sottrae alle ricerche, nel termine ''irreperibile'' invece tale punto di riferimento è chi è incaricato della ricerca</ref>.
 
La simmetria ''latitante-irreperibile'' si riflette nel campo operativo <ref>delle forze di polizia</ref>, in cui viene impropriamente denominato latitante qualsiasi catturando non rintracciato.
 
Giuridicamente, però, i due concetti non coincidono. Se è vero che il latitante può essere un catturando, non è vero che un qualsiasi catturando non rintracciato sia necessariamente latitante; così come non è vero che il catturando possa essere latitante.
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* il [[giudice]] deve ritenere esaurienti le ricerche espletate dalla [[polizia giudiziaria]].
 
Va rilevato però che è esclusa la possibilità di dichiarare latitante chi si sottrae all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 cpp), ovvero al [[divieto di dimora]] o di [[accesso in un determinato luogo]] (art. 283/I cpp) <ref>la spiegazione è, per la prima, nella limitata incidenza della misura stessa che di per sé non è idonea né ad evitare pericoli per l'acquisizione e genuinità delle prove, né ad evitare il pericolo di nuovi gravi delitti, riducendosi a mero mezzo di immediato controllo dell'eventuale fuga. Per la seconda invece è nella stessa condizione del latitante quale persona irreperibile. Non si può infatti considerare irreperibile chi si sa dove dimora</ref><ref>'''contra''', Cordero, F., Procedura penale, Giuffrè, Milano, 1991, pag. 474 ove si sostiene che nella formulazione dell'art. 296 cpp rientrano anche queste due misure, non dovendosi intendere tale forma in modo tassativo</ref> .
 
La declaratoria non è ovviamente un provvedimento sanzionatorio della latitanza, bensì uno strumento processuale per evitare che il procedimento soffra interruzioni dettate dalla impossibilità di procedere alle notifiche obbligatorie a pena di nullità.
 
L'art. 296/III cpp prevede esplicitamente che gli effetti della declaratoria operano esclusivamentteesclusivamente nel procedimento per il quale è stata pronunciata. Pertanto, ove insorga un'esigenza cautelare per altro diverso procedimento inerente alla stessa persona, sarà necessaria una nuova ''dichiarazione di latitanza'', previo -ovviamente- nuove ricerche.
 
==Status di evaso==
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==Latitanza e Misure di sicurezza==
Fino al 1989 l'orientamento giurisprudenziale equiparava alla posizione di latitante quella della persona che, sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva, si fosse sottratta alla sua esecuzione <ref>Cass. Pen. Sez. I, 15 giugno 1982; Sez. I, 27 febbraio 1986; Sez. IV, 8 settembre 1989</ref> . Veniva pertanto riconosciuta l'applicabilità del regime di cui al vecchio art. 173 cpp che prevedeva la notificazione agli imputati latitanti attraverso il deposito degli atti nella cancelleria o segreteria del giudice.
 
Con il codice vigente il regime delle notifiche è stato modificato prevedendo la notifica a mezzo di consegna di copia dell'atto al [[avvocato|difensore]].
 
==Nomina del difensore==
Non è stata ritenuta applicabile al latitante ed all'evaso la disposizione relativa al potere di nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto <ref>cfr. Cass. Pen. Sez. I, 29 aprile 1991, Rufinatascha e Cass. Pen. Sez. I, 8 maggio 1991, D'Urso</ref>.
 
==Poteri della polizia giudiziaria==
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Le più importanti attività esperibili sono:
*le perquisizioni personali e locali;
*le intercettazioni telefoniche e ambientali <ref>ampl. cfr. Marinelli, C., ''Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova'', Giappichelli, Torino, 2007 e Parodi, C., ''Le intercettazioni: profili operativi e giurisprudenziali'', Giappichelli, Torino, 2002</ref>
*l'accesso a pubblici uffici per ottenere informazioni <ref>in questo campo si pone il delicato problema di definire ambiti e limiti dei poteri di polizia giudiziaria, cui devono corrispondere speculari obblighi degli uffici presso i quali viene ricercata l'informazione</ref>.
 
La maggior parte delle altre attività attraverso le quali può essere condotta la ricerca dei catturandi consiste in: