Latitanza: differenze tra le versioni
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==Generalità==
L'espressione ''latitante'' indica la persona irreperibile, avendo come punto di osservazione non chi procede alla ricerca ma chi è soggetto alla ricerca stessa. Così latitante ed irreperibile sono considerati termini equivalenti, che differiscono solo per l'angolo di osservazione
La simmetria ''latitante-irreperibile'' si riflette nel campo operativo
Giuridicamente, però, i due concetti non coincidono. Se è vero che il latitante può essere un catturando, non è vero che un qualsiasi catturando non rintracciato sia necessariamente latitante; così come non è vero che il catturando possa essere latitante.
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* il [[giudice]] deve ritenere esaurienti le ricerche espletate dalla [[polizia giudiziaria]].
Va rilevato però che è esclusa la possibilità di dichiarare latitante chi si sottrae all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 cpp), ovvero al [[divieto di dimora]] o di [[accesso in un determinato luogo]] (art. 283/I cpp)
La declaratoria non è ovviamente un provvedimento sanzionatorio della latitanza, bensì uno strumento processuale per evitare che il procedimento soffra interruzioni dettate dalla impossibilità di procedere alle notifiche obbligatorie a pena di nullità.
L'art. 296/III cpp prevede esplicitamente che gli effetti della declaratoria operano
==Status di evaso==
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==Latitanza e Misure di sicurezza==
Fino al 1989 l'orientamento giurisprudenziale equiparava alla posizione di latitante quella della persona che, sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva, si fosse sottratta alla sua esecuzione
Con il codice vigente il regime delle notifiche è stato modificato prevedendo la notifica a mezzo di consegna di copia dell'atto al [[avvocato|difensore]].
==Nomina del difensore==
Non è stata ritenuta applicabile al latitante ed all'evaso la disposizione relativa al potere di nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto
==Poteri della polizia giudiziaria==
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Le più importanti attività esperibili sono:
*le perquisizioni personali e locali;
*le intercettazioni telefoniche e ambientali
*l'accesso a pubblici uffici per ottenere informazioni
La maggior parte delle altre attività attraverso le quali può essere condotta la ricerca dei catturandi consiste in:
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