Autogoverno: differenze tra le versioni

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L'Italia ha ratificato la "Carta delle Autonomie Locali" del Consiglio d'Europa con la legge LEGGE 30 DICEMBRE 1989, n. 439 (GU n. 017 SUPPL.ORD. del 22/01/1990) - vedi http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1989/lexs_308599.html
 
Il principio di autogoverno attualmente è riconosciuto di fatto, anche nei loro alcuni [[statuto|statuti]], alle [[Regione|Regioni]] e alle [[provincia|province]] a [[statuto speciale]].
 
Per esempio le norme di trattamento dei dipendenti sono particolari nella regione siciliana[[Sicilia]], e nelle [[provincia di Trento|province di Trento]] e [[Provincia di Bolzano|Bolzano]], con trattamenti economici del tutto differenti dagli altri enti regionali e provinciali.
 
Il pieno autogoverno è riconosciuto anche dall'art.2 della L.cost.n.340 del 1971 (statuto Regione del [[Veneto]]) che dice "L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.". Seppure quest'ultimo è tuttavia inapplicato, una recente [http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=56&c=3&p=56&e=60&t=0&key=1298 interrogazione consiliare alla giunta regionale] ne ha ribadito la validità.
 
In [[Italia]], una forma storica di autogoverno, seppure parziale, è il [[Consiglio Superiore della Magistratura]] (CSM), che è l'organo di autogoverno della [[Magistratura]]. Esso decide sui procedimenti disciplinari dei [[magistrato|magistrati]]. È un autogoverno parziale in quanto il CSM è composto solo in parte da magistrati.