Danno: differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua|il cantante|[[Danno (rapper)]]}}
{{F|diritto|novembre 2012}}
 
Un '''danno''' è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo, morale.
 
==Il danno dal punto di vista giuridico==
{{S sezione|diritto}}
{{L|giugno 2010}}
 
Dal punto di vista giuridico il danno può essere definito come la lesione (annientamento o menomazione) di un [[interesse (diritto)|interesse]] altrui.
 
Possono essere oggetto di tutela risarcitoria gli interessi procedimentali (gli atti di un procedimento) che siano ricollegabili ad un ''utilitas'', ossia un bene della vita protetto.
 
La giurisprudenza individua una prima distinzione fra danni patrimoniali e non patrimoniali, dove i primi comportano una ''deminutio patrimonii''.
 
L'evoluzione della giurisprudenza ha notevolmente arricchito le tipologie di danni non patrimoniali che possono essere oggetto di risarcimento.
 
I danni non patrimoniali si distinguono in:
 
*[[danno biologico]];<br>
*danno morale soggettivo;<br>
*[[danno esistenziale]].
 
Il risarcimento dei danni non patrimoniali è previsto all'art. 2059 del codice civile. La [[Corte Costituzionale]] ha stabilito che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è subordinato ad una sentenza che accerti la commissione di un reato, come previsto dalla stessa legge.<ref>Sentenza della Consulta 233/2003, preceduta da vari pronunciamenti della Corte di Cassazione: IV Sezione Penale con sentenze 8827 e 8828/2003, e la 2050/2004</ref>.
 
Nell'ambito dei [[rapporto di lavoro|rapporti di lavoro]], il danno esistenziale viene a specificarsi in quei danni alla personalità ricollegabili a lesioni dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che, nel campo del [[diritto del lavoro]], sono:
 
*il danno professionale;<br>
*il danno psicologico transeunte;<br>
*il danno alla serenità della vita familiare;<br>
*il danno alla serenità della comunità lavorativa;<br>
*il danno alla salutare fruizione dei piaceri e delle gratificazioni della vita di relazione e dei rapporti sociali.
 
== Cause del danno ==
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Per un'efficace copertura assicurativa, nelle aree ad elevato rischio statistico, il costo dei premi da pagare sarebbe talmente alto da renderla antieconomica. Si è proceduto in due direzioni: una con un intervento dello Stato (in Italia) che abbassa il costo delle assicurazioni; l'altra: con l'impianto di sistemi di protezione (reti, ad esempio), con sistemi di previsione, con sistemi a calore (razzi, fuochi).
 
==Il danno dal punto di vista giuridico==
=== In Italia ===
 
Dal punto di vista giuridico il danno può essere definito come la lesione (annientamento o menomazione) di un [[interesse (diritto)|interesse]] altrui.
 
Possono essere oggetto di tutela risarcitoria gli interessi procedimentali (gli atti di un procedimento) che siano ricollegabili ad un ''utilitas'', ossia un bene della vita protetto.La giurisprudenza individua una prima distinzione fra danni patrimoniali e non patrimoniali, dove i primi comportano una ''deminutio patrimonii''. La successiva evoluzione giurisprudenziale ha notevolmente arricchito le tipologie di danni non patrimoniali che possono essere oggetto di risarcimento.
 
ISecondo i recenti oruentamenti, i danni non patrimoniali si distinguono in:
 
* [[danno biologico]];<br />
* [[danno morale soggettivo]];<br>
* [[danno esistenziale]].
 
Il risarcimento dei danni non patrimoniali è previsto all'art. 2059 del codice civile. La [[Corte Costituzionale italiana]] ha stabilito che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è subordinato ad una sentenza che accerti la commissione di un reato, come previsto dalla stessa legge.<ref>Sentenza della Consultacorte costituzionale n. 233/2003, preceduta da vari pronunciamenti della Corte di Cassazione: IV Sezione Penale con sentenze 8827 e 8828/2003, e la 2050/2004</ref>.
 
Nell'ambito dei [[rapporto di lavoro|rapporti di lavoro]], il danno esistenziale viene a specificarsi in quei danni alla personalità ricollegabili a lesioni dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che, nel campo del [[diritto del lavoro]], sono:
 
*il danno professionale;<br>
*il danno psicologico transeunte;<br>
*il danno alla serenità della vita familiare;<br>
*il danno alla serenità della comunità lavorativa;<br>
*il danno alla salutare fruizione dei piaceri e delle gratificazioni della vita di relazione e dei rapporti sociali.
 
==Note==