Incidente probatorio: differenze tra le versioni

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L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] [[italia]]no previsto e disciplinato dall'art. 392 {{cpp}} con il quale il [[pubblico ministero]] (anche su sollecitazione della parte offesa) e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento.
 
==Organi coinvolti ==
Gli organi competenti sono il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], il [[Giudice dell'Udienza Preliminare|GUP]] e il [[Giudice dibattimentale]] (nel pre-dibattimento).
 
== Procedimento ==
Il sistema giudiziario italiano, infatti (dopo la riforma del [[1989]]), prevede che tutte le prove raccolte durante la fase delle indagini preliminari (in quella che si chiamava "[[fase istruttoria]]"), coordinata dal [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], non possano essere utilizzate in seguito nei dibattimenti in aula. Per diversi motivi, il [[Pubblico Ministero]] (ma anche la [[Diritto di difesa|difesa]]) può chiedere al GIP di poter "congelare" una particolare prova raccolta nella fase preliminare (anche un [[interrogatorio]]) per poterla presentare con carattere probatorio nel dibattimento in aula. Di qui il nome di "incidente (perché si tratta di una eccezione "una tantum" alla norma) probatorio (perché avente valore di prova)".
 
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==Altri progetti==
{{interprogetto|testo=Codice_di_Procedura_Penale#TITOLO VII INCIDENTE PROBATORIO|testo_preposizione=dell'|testo_etichetta=art. 392 c.p.p. e seguenti}}
 
== Voci correlate ==
* [[Prova (diritto)]]
* [[Onere della prova]]
* [[Processo (diritto)]]
* [[Probatorio]]
* [[interrogatorio]]
 
{{Portale|diritto}}