Forza maggiore: differenze tra le versioni
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Per tale ragione il [[codice penale italiano]] all'art. 45 ha previsto la forza maggiore quale causa di esenzione della responsabilità stabilendo che "''non è [[punibilità|punibile]] chi ha commesso il fatto per forza maggiore''".
Occorre comunque sottolineare che parte della dottrina ritenga applicabile tale previsione alle sole condotte omissive, poiché in tutte le altre ipotesi risulterebbe applicabile l'art 42 primo comma (assenza di coscienza e volontà della condotta).
== Testi normativi di riferimento ==
*[[s:Codice penale|Codice penale]]
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