Ministro della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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==Nomina==
Secondo l'art. 92 della Costituzione sono i ministri sono nominati con [[decreto del Presidente della Repubblica]], su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Secondo l'art. 93 della Costituzione, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
 
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ([[legge finanziaria]] per il 2008) prevede all'art. 1, comma 376, che, a partire dalla [[XVI Legislatura della Repubblica Italiana|XVI Legislatura]] il numero dei ministeri sarà quello stabilito dalle disposizioni del [[decreto legislativo]] n. 300 del 1999, ossia 12 e che il numero totale dei componenti del [[Governo]], compresi i [[ministro senza portafoglio|ministri senza portafoglio]], i [[vice ministro|vice ministri]] e i [[sottosegretario di stato (ordinamento italiano)|sottosegretari di stato]] non potrà essere superiore a 60. Va peraltro tenuto presente che, trattandosi di una norma di [[legge ordinaria]] e non costituzionale, può sempre essere modificata con altra legge o [[atto avente forza di legge]].
 
I ministri possono essere scelti tra i membri del [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]], come di solito avviene, oppure al di fuori dello stesso. Dopo la nomina possono continuare ad appartenere ada una camera (o essere eletti alla stessa), non essendo prevista alcuna incompatibilità al riguardo.
 
==Funzioni==
I ministri possono essere preposti ada un [[ministero della Repubblica Italiana|ministero]], nel qual caso sono detti ''ministri segretari di stato''; se non lo sono, e allora sono detti ''ministri senza portafoglio'', sono comunque membri del Consiglio dei ministri e possono essere preposti a particolari strutture organizzative (ad esempio ai [[dipartimento|dipartimenti]] della Presidenza del Consiglio). Va notato che la dizione "ministro segretario di stato", che risale al periodo monarchico (quando i ministri segretari di stato si contrapponevano ai ''ministri di stato'', titolari di una carica puramente onorifica) non è stata ripresa dalla Costituzione repubblicana e, quindi, viene usata solo nella prassi.
 
Il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono stabilite per legge (art. [[s:Costituzione _della_Repubblica_italiana#Art._95|95]] Cost.).