Bene mobile: differenze tra le versioni

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{{L|gennaio 2012}}Il [[Codice civile italiano]] all'art 812 3° comma definisce, con espressione residuale, i beni '''mobili''' come tutti quelli che, dallo stesso articolo, non sono ricompresi nel novero dei [[Bene immobile|beni immobili]].
 
==Definizione==