Pegno: differenze tra le versioni

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===Pegno rotativo===
 
La fattispecie del pegno rotativo ha larga (se non esclusiva) diffusione nella prassi [[banca|bancaria]] dell'ultimo decennio; il modello contrattuale è quello del pegno su titoli.<br>L'autore che per primo ha elaborato tale figura è [[Enrico Gabrielli]] (''Il pegno "anomalo"'', Padova, 1990; ID., ''Sulle garanzie rotative'', Napoli, 1998; ID., ''Il pegno'', in ''Trattato di diritto civile'' dir. da R. Sacco, Torino, 2005; ID., "Rotatività della garanzia", in Digesto, Aggiornamento, Torino,2011).<br>Il cosiddetto '''pegno rotativo''' è quel contratto costitutivo di [[garanzia]] reale con cui un soggetto, al fine di ottenere un'[[anticipazione bancaria]] o di costituirsi una garanzia per i propri debiti presenti ovvero anche futuri, offre come oggetto di pegno una somma di denaro (non di rado depositata su un [[libretto di risparmio]] oppure [[merce|merci]] o [[titolo di credito|titoli]] non individuati), affinchè, una volta scaduto il titolo, la banca con il ricavato dello strumento finanziario possa acquistare altri e nuovi titoli o strumenti finanziaria da sottopoprre all'originario vincolo di garanzia reale..<br>
Il concetto di garanzia rotativa (e di “rotatività della garanzia”) vuol indicare quella forma di garanzia reale che consenta la sostituibilità o mutabilità nel tempo del suo oggetto senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione del vincolo o per il sorgere del diritto di prelazione, ovvero senza che tale mutamento dia luogo alle condizioni di revocabilità, ordinaria o fallimentare, dell'operazione economica in tal modo posta in essere (così la figura è definita da quella autorevole dottrina che l'ha costruita scientificamente (E. Gabrielli).
La caratteristica del pegno rotativo consiste nella '''clausola di rotatività''', con la quale le [[parte (diritto)|parti]] convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che tale sostituzione comporti [[novazione]] del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.<br>