Diritti reali di garanzia: differenze tra le versioni

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Una ''garanzia specifica'' (che dia al creditore la certezza di potersi soddisfare su un dato bene) è invece rappresentata dalla costituzione del [[pegno]] o dell’[[ipoteca]].
 
Pegno e ipoteca sono garanzie reali parziarie. Tradizionalmente li si definisce come diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene resta di [[proprietà (diritto)|proprietà]] di chi, debitore o [[Terzo (diritto)|terzo]], lo ha dato in pegno o in ipoteca, e può essere dal proprietario liberamente alienato. Ma il creditore acquista sul bene un duplice diritto:
* il diritto di procedere ad [[esecuzione forzata]] sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (“[[diritto di sequela]]” del pegno o dell’ipoteca);
* il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri creditori del medesimo debitore (“diritto di [[prelazione]]”).