Proprietà fondiaria: differenze tra le versioni

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==Acque==
 
Tutte leLe acque, a [[norma (diritto)|norma]] dell'art. 1 ldella legge n. 36 del /1994, sono bene pubblico; la loro utilizzazione da parte dei privati, sul cui fondo scorrano o sgorghino corsi d'acqua, è in linea di principio ammessa solo in forza di concessione amministrativa. Tuttavia l'[[art. 28]] della legge rende libera l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi domestici, incluso l'innaffiamento di orti e giardini e l'abbeveraggio del bestiame, e libera altresì, per i proprietari di fondi rustici o urbani, la raccolta delle acque piovane.
Perciò le norme che, agli [[art. 909]]-913 del cC.cC., regolano il diritto del [[proprietario]] del suolo sulle acque che non siano acque pubbliche, sopravvivono alla riforma del 1994, nei limiti del citato [[art. 28]] o in quanto dirette a regolare l'esercizio dei diritti nascenti da concessione amministrativa o l'adempimento dei doveri che sul concessionario incombono nei confronti degli altri proprietari fondiari.
Ciò che viene in considerazione come oggetto di un [[diritto]] di utilizzazione è il flusso di acqua che sul fondo sgorga o che vi scorre, una simile entità sotto questo aspetto, alle [[energie naturali]]. Dal fatto che viene qui in considerazione un elemento naturale concepito come flusso derivano le particolarità della sua disciplina.
Il [[proprietario]] di un fondo ha [[diritto]] di utilizzare le acque e può anche disporne a favore di altri, ma dopo essersene servito, non può sviarle a danno degli altri fondi ([[art. 909]] C.C.), deve permettere che le acque defluiscano nei fondi altrui perché altri possano a loro volta servirsene.
Se il [[proprietario]] utilizza, per l'irrigazione dei campi e per i suoi usi domestici, acque che attraversano o costeggiano il suo fondo, egli deve restituire gli avanzi al corso ordinario, per consentire ai proprietari dei fondi a valle di farne [[Diritto reale di uso|uso]] ([[art. 910]]). Il [[proprietario]] a valle, per contro, non può rifiutarsi di ricevere le acque che naturalmente defluiscono dai fondi a monte ([[art. 913]]).
In caso di controversie tra i proprietari circa l'[[Diritto reale di uso|uso]] di queste acque, il giudice deve conciliare gli interessi dei singoli proprietari con i più generali interessi connessi all'agricoltura e all'industria, e può anche assegnare un'indennità al [[proprietario]] che abbia subito pregiudizio ([[art. 912]]).