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=== In Italia ===
 
Dal punto di vista [[Giurispudenza|giuridico]] il danno può essere definito come la [[lesione]] (annientamento o menomazione) di un [[interesse (diritto)|interesse]] altrui.
 
Possono essere oggetto di [[tutela]] [[Risarcimento|risarcitoria]] gli interessi procedimentali (gli atti di un [[procedimento]]) che siano ricollegabili ad un ''[[utilitas]]'', ossia un [[Bene (diritto)|bene]] della vita protetto. La giurisprudenza individua una prima distinzione fra [[Danno patrimoniale|danni patrimoniali]] e [[Danno non patrimoniale|non patrimoniali]], dove i primi comportano una {{Chiarire|''deminutio patrimonii''}}. La successiva evoluzione giurisprudenziale ha notevolmente arricchito le tipologie di danni non patrimoniali che possono essere oggetto di risarcimento.
 
La successiva evoluzione giurisprudenziale ha notevolmente arricchito le tipologie di danni non patrimoniali che possono essere oggetto di risarcimento. Secondo i recenti orientamenti, i danni non patrimoniali si distinguono in:
* [[danno biologico]]
 
* [[danno biologicomorale soggettivo]];<br />
* [[danno morale soggettivo]];<br>
* [[danno esistenziale]].
 
Il risarcimento dei danni non patrimoniali è previsto all'art. 2059 del [[Codice civile italiano|codice civile]]. La [[Corte Costituzionale italiana]] ha stabilito che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è subordinato ad una [[sentenza]] che accerti la commissione di un [[reato]], come previsto dalla stessa legge.<ref>Sentenza della corte costituzionale n. 233/2003, preceduta da vari pronunciamenti della Corte di Cassazione: IV Sezione Penale con sentenze 8827 e 8828/2003, e la 2050/2004</ref>.
 
Nell'ambito dei [[rapporto di lavoro|rapporti di lavoro]], il danno esistenziale viene a specificarsi in quei danni alla personalità ricollegabili a lesioni dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che, nel campo del [[diritto del lavoro]], sono:
 
*il danno professionale;<br>
*il danno psicologico transeunte;<br>