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=== In Italia ===
Dal punto di vista [[Giurispudenza|giuridico]] il danno può essere definito come la [[lesione]] (annientamento o menomazione) di un [[interesse (diritto)|interesse]] altrui.
Possono essere oggetto di [[tutela]] [[Risarcimento|risarcitoria]] gli interessi procedimentali (gli atti di un [[procedimento]]) che siano ricollegabili ad un ''[[utilitas]]'', ossia un [[Bene (diritto)|bene]] della vita protetto. La giurisprudenza individua una prima distinzione fra [[Danno patrimoniale|danni patrimoniali]] e [[Danno non patrimoniale|non patrimoniali]], dove i primi comportano una {{Chiarire|''deminutio patrimonii''}}.
La successiva evoluzione giurisprudenziale ha notevolmente arricchito le tipologie di danni non patrimoniali che possono essere oggetto di risarcimento. Secondo i recenti orientamenti, i danni non patrimoniali si distinguono in:
* [[danno biologico]]
* [[danno
* [[danno esistenziale]].
Il risarcimento dei danni non patrimoniali è previsto all'art. 2059 del [[Codice civile italiano|codice civile]]. La [[Corte Costituzionale italiana]] ha stabilito che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è subordinato ad una [[sentenza]] che accerti la commissione di un [[reato]], come previsto dalla stessa legge.<ref>Sentenza della corte costituzionale n. 233/2003, preceduta da vari pronunciamenti della Corte di Cassazione: IV Sezione Penale con sentenze 8827 e 8828/2003, e la 2050/2004</ref>.
Nell'ambito dei [[rapporto di lavoro|rapporti di lavoro]], il danno esistenziale viene a specificarsi in quei danni alla personalità ricollegabili a lesioni dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che, nel campo del [[diritto del lavoro]], sono:
*il danno professionale;<br>
*il danno psicologico transeunte;<br>
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