Centro per l'impiego: differenze tra le versioni

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{{Diritto del lavoro in Italia}}
PerIn [[Italia]] per '''centroCentro per l'impiegoImpiego''', si intende in Italia un [[ufficio (locale)|ufficio]] della [[Regioni d'Italia|Regione]] che gestisce a livello '''provinciale''' il [[mercato del lavoro]], supervisionandolo. Tale Centrocentro è l'erede dell'del vecchio '''Ufficio di collocamento''' ovvero le '''Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego e il Collocamento in Agricoltura''' (SCICA).
 
== Istituzione ==
Le riforme avvenute a partire dalla metà degli [[Anni 1990|anni novanta]] hanno profondamente modificato le regole relative al [[mercato del lavoro]] nonché i Servizi ad esso relativi.
Il mutamento è iniziato con la Legge [[Bassanini]], la n. 59/1997, che ha modificato ampiamente le precedenti [[Sistema di collocamento pubblico|strutture pubbliche]]. Con il D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, attuativa della legge Bassanini, sono stati istituiti, pertanto, i ''Centri per l'impiego'', destinati ad essere regolati da apposita [[Legge regionale]].
 
== Compiti ==
I compiti conferiti alle Regioni, prima detenuti dallo [[Stato]], sono:
* in materia di collocamento dei [[lavoratore|lavoratori]] presso [[datore di lavoro|datori di lavoro]] privati, compresi quelli [[lavoro agricolo|agricoli]], dello [[spettacolo]], [[colf|domestici]], [[extracomunitario|non comunitari]], [[lavoro a domicilio|a domicilio]], ecc.;
* in materia di lavoratori [[disabile|disabili]], cosiddetto ''collocamento obbligatorio'' ai sensi della L. 68/1999;
* in materia di avviamento dei lavoratori vincitori di pubblico [[concorso|concorso pubblico]], tranne quelli delle Amministrazioni statali centrali;
* preselezione ed incontro tra [[domanda]] e [[offerta]] di [[lavoro]];
* iniziative per incrementare il lavoro femminile;
* programmazione in materia di mercato del lavoro, soggetti svantaggiati, [[tirocinio|tirocini]], ecc.
 
Diversa è invece la funzione della [[Direzione provinciale del lavoro]] che rimane competente per le funzioni statali non conferite alle Regioni. Infatti rimangono allo [[Stato]]:
* vigilanza in materia di lavoro, che la effettua tramite gli [[Ispettore del lavoro|Ispettori del Lavoro]];
* conciliazione delle vertenze di lavoro, svolta tramite le Commissioni presso le [[Direzione provinciale del lavoro|Direzioni Provinciali del Lavoro]];
* coordinamento del SIL, il ''Sistema Informativo Lavoro'' (di cui si dirà);
* raccordo con gli organismi internazionali e dell'[[Unione europea]].
 
== Servizio Regionale ==
La [[Regioni d'Italia|Regione]] in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una [[Legge regionale]] istituisce i propri servizi regionali per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: Centri Regionali per il Lavoro, Centri Regionali per l'Impiego, Centri Servizi per il Lavoro, ecc.
Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle [[Provincia|Province]], al fine di rendere il servizio su un bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997).
Per le Regioni a Statuto speciale, ovvero: [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Sardegna]], [[Sicilia]], [[Valle d'Aosta]], nonché per le Province Autonome di [[Bolzano]] e [[Trento]] sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.
 
Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle [[Provincia|Province]], al fine di rendere il servizio su un bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997). Per le Regioni a Statuto speciale, ovvero: [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Sardegna]], [[Sicilia]], [[Valle d'Aosta]], nonché per le Province Autonome di [[Bolzano]] e [[Trento]] sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.
Diversa dai Servizi pubblici per il lavoro è l'introduzione di aziende private che si occupano di collocamento dei lavoratori. Infatti, con il D. Lgs. n. 297/2002, insieme alla [[Legge Biagi|Riforma Biagi]], introduce la figura dei soggetti privati: le [[Agenzia per il lavoro|Agenzie per il lavoro]]. L’introduzione di soggetti privati è dovuta a sollecitazioni dell'[[Unione europea]] che aveva più volte sanzionato l'Italia dinnanzi alla [[Corte di giustizia europea]] per il [[monopolio]] pubblico nel collocamento dei lavoratori. In tal modo la legge crea un modello in regime di [[concorrenza (diritto commerciale)|concorrenza]] tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati.
 
Diversa dai Servizi pubblici per il lavoro è l'introduzione di aziende private che si occupano di collocamento dei lavoratori. Infatti, con il D. Lgs. n. 297/2002, insieme alla [[Legge Biagi|Riforma Biagi]], introduce la figura dei soggetti privati: le [[Agenzia per il lavoro|Agenzie per il lavoro]].
 
Diversa dai Servizi pubblici per il lavoro è l'introduzioneL’introduzione di aziende private che si occupano di collocamento dei lavoratori. Infatti, con il D. Lgs. n. 297/2002, insieme alla [[Legge Biagi|Riforma Biagi]], introduce la figura dei soggetti privati: le [[Agenzia per il lavoro|Agenzie per il lavoro]]. L’introduzione ditali soggetti privati è dovuta a sollecitazioni dell'[[Unione europea]] che aveva più volte sanzionato l'Italia dinnanzi alla [[Corte di giustizia europea]] per il [[monopolio]] pubblico nel collocamento dei lavoratori. In tal modo la legge crea un modello in regime di [[concorrenza (diritto commerciale)|concorrenza]] tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati.
 
== Il Sistema Informativo Lavoro (SIL) ==
Ai fini dell'incontro tra domanda e offerta nel [[mercato del lavoro]] viene istituito il '''Sistema Informativo Lavoro''', detto '''SIL''' dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 469/1997. Il SIL per espressa definizione legislativa è costituito da "l'insieme ''delle strutture organizzative, delle risorse [[hardware]] e [[software]] e di rete ai fini dei compiti suindicati''". Il SIL si avvale del [[sistema pubblico di connettività]] e del suo precursore la Rete Unitaria della [[Pubblica Amministrazione]], al fine di realizzare i compiti ed i servizi istituzionali attraverso forme moderne.
 
Realizzazioni di tale proposito sono:
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==Bibliografia essenziale==
* Boccia Antonio, ''Il mercato del lavoro in Italia'', Editore A.g.n., [[Napoli]] 2007
 
== Siti d'interesse ==